Notificazione di un programma radiofonico o televisivo
Se diffondete programmi radiofonici o televisivi che soggiacciono all'obbligo di notificazione (ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge sulla radiotelevisione, LRTV), potete notificare ufficialmente il vostro programma qui.
Chiunque desidera diffondere un programma radiofonico o televisivo svizzero non soggetto all'obbligo di concessione deve notificarsi presso l'UFCOM prima dell'inizio delle trasmissioni.
Se diffondete programmi radiofonici o televisivi che soggiacciono all'obbligo di notificazione (ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge sulla radiotelevisione, LRTV), potete notificare ufficialmente il vostro programma qui.
Necessitano di una concessione sia la Societ svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) sia le altre emittenti con mandato di prestazioni (con o senza partecipazione al canone). In particolare questo vale per le emittenti che richiedono frequenze OUC. Ai sensi dell'articolo 3 lettera a della LTC, tutte le altre emittenti devono notificarsi all'UFCOM prima di iniziare la loro attivit trasmissiva. Se un'emittente non adempie quest'obbligo, gli pu venir inflitta una sanzione amministrativa.
Obbligo di notificazione anche per i programmi diffusi via Internet
La LRTV formulata in modo tecnologicamente neutro. Questo significa che il suo campo d'applicazione non dipende dalla modalit di diffusione (via Internet, su linee, mediante frequenze). Di conseguenza, la legge si applica fondamentalmente a tutte le offerte radiofoniche e televisive, ad eccezione di quelle con una portata editoriale limitata che possono essere captate simultaneamente da meno di 1000 apparecchi e dei dati redazionali non elaborati (immagini meteo, segnali orari, numeri d'emergenza, ecc.). Ora sottostanno all'obbligo di notificazione ad es. anche le emittenti di radio web o la televisione via Internet.
Devono soddisfare interamente l'obbligo di notificazione anche le emittenti gi attive, se continuano a trasmettere programmi radiofonici o televisivi anche dopo la scadenza della loro concessione o dopo avervi rinunciato.
Anche l'emittenza di un programma di breve durata su linee sottost all'obbligo di notificazione. Tuttavia, se la manifestazione trasmessa tramite frequenze OUC, vige l'obbligo di concessione che pu essere notificato via il link:
Domanda d'attribuzione di una concessione per emittenze locali/regionali di breve durata su OUC
I dati forniti dall'emittente servono all'UFCOM per lo svolgimento della sua attivit di sorveglianza, in particolare nell'ambito della concentrazione dei media. L'UFCOM pu pubblicare i dati forniti a condizione che siano utili al pubblico.
Tasse e sanzioni sino a 10'000 franchi
Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina quali modifiche delle fattispecie soggette all'obbligo di notificazione vanno comunicate all'UFCOM entro un dato termine.
Chi non adempie l'obbligo di notificazione o lo fa in modo tardivo o incompleto, oppure, in tal ambito, fornisce false indicazioni pu essere condannato a versare un importo sino a 10 000 franchi (art. 90 cpv. 2 lett. a LRTV).
Per il rilevamento dei dati di un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione o per la modifica della fattispecie soggetta a tale obbligo, l'UFCOM riscuote una tassa amministrativa solo se, con il suo comportamento, l'emittente genera un onere superiore al semplice rilevamento dei dati).
Costi e tasse
I fondamenti giuridici dell'obbligo di notificazione per i programmi sono iscritti all'articolo 3 lettera a della legge sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) nonch agli articoli 2, 3 e 78 capoverso 4 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401).